Vincoli monumentali o ambientali e applicabilità del superbonus

Può essere interessante considerare che, a fronte della moltitudine di casi di immobili (anche unifamiliari) presenti nel nostro tessuto storico (sui quali spesso è posto un vincolo architettonico o ricadenti in zone a vincolo paesaggistico), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’approccio con circolare n. 24/E del 2020 che richiama proprio il contenuto dell’art. 119, comma 2 del Decreto Rilancio.

Nella fattispecie, in presenza di tali condizioni, sempre fatto salvo il MIGLIORAMENTO PRESTAZIONALE ENERGETICO di almeno due classi, si può applicare il superbonus del 110% anche per quegli interventi normalmente classificati come trainati.

Facciamo un esempio: una casa unifamiliare (o plurifamiliare) è impossibilitata a costruire un cappotto termico per via del vincolo architettonico (o di qualunque altra disposizione o vincolo edilizio o urbanistico); bene, ferma restando la condizione delle due classi, può compiere tutti gli altri interventi (ad es. sostituzione infissi, sostituzione caldaia, coibentazioni varie, riscaldamento a pavimento, ecc.) sui quali normalmente verrebbero applicate specifiche aliquote di detrazione inferiori, applicando invece la detrazione del 110% e dello sconto in fattura.

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